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		<title>Sicurezza sul lavoro 2013 : offerta  per i Lidi e gli stabilimenti Balneari</title>
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		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 12:07:56 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[&#160; Medisaf,  anche per quest’anno,  propone ai Lidi e agli stabilimenti balneari un’offerta  imperdibile. L’offerta comprende i servizi di Medicina del Lavoro, nomina Medico competente e sorveglianza sanitaria. Inoltre per chi non avesse ancora adempiuto al D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii., potrà farlo con un interessante pacchetto promozionale che comprende Nomina Medico Competente, redazione DVR, corsi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Medisaf,  anche per quest’anno,  propone ai Lidi e agli stabilimenti balneari un’offerta  imperdibile.</p>
<p>L’offerta comprende i servizi di Medicina del Lavoro, nomina Medico competente e sorveglianza sanitaria. Inoltre per chi non avesse ancora adempiuto al D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii., potrà farlo con un interessante pacchetto promozionale che comprende Nomina Medico Competente, redazione DVR, corsi di informazione e formazione per i dipendenti. L’offerta è valida per le strutture presenti sul territorio pugliese.  Adempiere correttamente alla normativa di riferimento eviterà l’applicazione di sanzioni da parte degli organi di vigilanza.<span id="more-616"></span><a href="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2013/03/ombrellone.png"><img class="wp-image-618 alignleft" src="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2013/03/ombrellone.png" alt="" width="259" height="228" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rivolgiti a noi per una consulenza gratuita, ti aiuteremo a trovare le soluzioni adatte al tuo caso.</p>
<p>La qualità del servizio Medisaf resta sempre la stessa, professionalità e competenza sempre ad alti livelli.</p>
<p>Medisaf – Medicina e sicurezza del lavoro</p>
<p><a href="mailto:info@medisaf.it">info@medisaf.it</a></p>
<p>+039 3475884343</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Autocertificazione della Valutazione dei Rischi : proroga al 30 giugno 2013</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 21:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medisaf</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012), pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1° gennaio, proroga l’autocertificazione della Valutazione dei rischi,  per le aziende fino a 10 lavoratori,  fino al 30 giugno 2013. Già il DL 57/2012 aveva prorogato ancora una volta fino al 31 dicembre 2012 ma l’ulteriore  proroga si è resa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La </strong>Legge di Stabilità 2013 (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228!vig=" target="_blank">legge 228/2012</a>), pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1° gennaio, proroga l’autocertificazione della Valutazione dei rischi,  per le aziende fino a 10 lavoratori,  fino al 30 giugno 2013.</p>
<p>Già il DL 57/2012 aveva prorogato ancora una volta fino al 31 dicembre 2012 ma l’ulteriore  proroga si è resa necessaria a causa di un vuoto normativo causato dall’entrata in vigore dei modelli standardizzati per il 4 febbraio 2013.<span id="more-610"></span></p>
<p><a href="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2013/01/il-DVR.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-611" src="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2013/01/il-DVR-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Il datore di lavoro può comunque  l&#8217;iter ordinario (<a href="http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D34D04F2-C7B5-4BD7-B453-19A9161715EA/0/Interpello72012.pdf" target="_blank">interpello 7/2012</a>). Si ricorda infatti che «l<em>a scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire le completezza e l&#8217;idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione</em>» (art. 28 del DLgs. 81/08).</p>
<p>Il datore di lavoro può utilizzare qualsiasi  procedura che consenta di redigere un DVR coerente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.</p>
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		<item>
		<title>Nuova modulistica per la presentazione delle istanze riguardanti la prevenzione incendi.</title>
		<link>http://www.medisaf.it/news/nuova-modulistica-per-la-presentazione-di-istanze-riguardanti-la-prevenzione-incendi/</link>
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		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 22:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medisaf</dc:creator>
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		<category><![CDATA[MEDICO COMPETENTE MASSAFRA]]></category>
		<category><![CDATA[medico competente taranto]]></category>

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		<description><![CDATA[Pubblicata dai Vigili del Fuoco la nuova modulistica per la presentazione di istanze riguardanti la prevenzione incendi che dovrà essere utilizzata a partire dal 27 novembre 2012. I nuovi moduli, definiti con Decreto dirigenziale del direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell’Interno del 31 ottobre 2012, risponde a quanto richiesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicata dai Vigili del Fuoco la nuova <strong>modulistica per la presentazione di istanze riguardanti la prevenzione incendi</strong> che dovrà essere utilizzata a partire dal 2<strong>7 novembre</strong> 2012.</p>
<p>I nuovi moduli, definiti con Decreto dirigenziale del direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell’Interno del 31 ottobre 2012, risponde a quanto richiesto dal decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2012 recante <em>Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151</em>.<span id="more-603"></span></p>
<p>Questo l’<strong>elenco dei nuovi moduli da utilizzare</strong>:<a href="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2012/11/Logo_del_Corpo_Nazionale_dei_Vigili_del_Fuoco_svg.png"><img class="alignright size-medium wp-image-604" src="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2012/11/Logo_del_Corpo_Nazionale_dei_Vigili_del_Fuoco_svg-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<ul>
<li>“Richiesta di esame del Progetto,</li>
<li>S.C.I.A.;</li>
<li>Asseverazione per S.C.I.A.;</li>
<li>S.C.I.A. G.P.L.;</li>
<li>Asseverazione per S.C.I.A. G.P.L.</li>
<li>Attestato di rinnovo periodico;</li>
<li>Asseverazione per rinnovo periodico;</li>
<li>Attestato di rinnovo periodico G.P.L.;</li>
<li>Asseverazione per rinnovo periodico G.P.L.;</li>
<li>Richiesta di Deroga;</li>
<li>Richiesta del Nulla Osta di Fattibilità;</li>
<li>Richiesta di Verifica in corso d’opera</li>
<li>Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti /elementi costruttivi in opera;</li>
<li>Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto;</li>
<li>Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto;</li>
<li>Dichiarazione inerente i prodotti impiegati.</li>
</ul>
<p>La nuova modulistica sostituisce quella definita dal decreto del Ministro dell’Interno 4 maggio 1998.</p>
<p>CLICCA SUL LINK</p>
<p><a title="Vigili del fuoco" href="http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=6413" target="_blank">nuova modulistica di prevenzione incendi</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
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		<title>Napo e le sostanze chimiche :  la nuova etichettatura delle sostanze chimiche</title>
		<link>http://www.medisaf.it/news/napo-e-le-sostanze-chimiche-la-nuova-etichettatura-delle-sostanze-chimiche/</link>
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		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 21:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medisaf</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il 15% circa dei lavoratori europei che maneggiano quotidianamente sostanze pericolose sul posto di lavoro sono esposti a rischi per la salute di gravità variabile, da una semplice irritazione alla possibile contrazione di malattie gravi E’ stata realizzata dall’EU-OSHA una nuova serie di strumenti per spiegare a datori di lavoro e dipendenti le modifiche apportate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>15% circa dei lavoratori europei che maneggiano quotidianamente sostanze pericolose </strong>sul posto di lavoro sono esposti a rischi per la salute di gravità variabile, da una semplice irritazione alla possibile contrazione di malattie gravi</p>
<p>E’ stata realizzata dall’<strong>EU-OSHA</strong> una nuova serie di strumenti per spiegare a datori di lavoro e dipendenti le modifiche apportate all’<strong>etichettatura delle sostanze chimiche</strong>, con l’obiettivo di aiutare a maneggiare con cura le<strong> sostanze pericolose per lavorare in condizioni di sicurezza</strong>.<span id="more-599"></span></p>
<p>I nuovi strumenti, disponibili online, hanno come soggetto  <strong>Napo</strong>, personaggio mascotte dell’EU-OSHA,che  fornisce in modo chiaro e leggero, con illustrazioni divertenti e brevi testi, la spiegazione dei nuovi pittogrammi che sono in fase di graduale introduzione.<a href="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2012/11/napo-sostanze-chimiche.png"><img class="alignright size-medium wp-image-600" src="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2012/11/napo-sostanze-chimiche-289x300.png" alt="" width="289" height="300" /></a></p>
<p><strong>I nuovi pittogrammi presentati sono nove</strong>, di cui quattro avvertono della presenza di gas sotto pressione, esplosivi, gas, aerosol, liquidi e solidi infiammabili e gas, solidi e liquidi comburenti e gli altri cinque indicano la pericolosità per la salute (cancerogenicità, problemi di fertilità ed altri), se una sostanza è altamente tossica o letale, se è corrosiva o se nociva. Infine un pittogramma segnala la pericolosità per l’ambiente.</p>
<p>l’EU-OSHA per dare diffusione su larga scala a tutte le informazioni necessarie all’utilizzo in sicurezza delle sostanze pericolose, ha reso disponibile sul suo sito FAQ su regolamenti UE relativi a classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) e a registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).</p>
<p>Per visionare il video con Napo  clicca sul link</p>
<p><a href="http://www.napofilm.net/it/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?filmid=napo-012-danger-chemicals">http://www.napofilm.net/it/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?filmid=napo-012-danger-chemicals</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro &#8211; edizione coordinata novembre 2012</title>
		<link>http://www.medisaf.it/news/testo-unico-sulla-salute-e-la-sicurezza-sul-lavoro-edizione-coordinata-novembre-2012/</link>
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		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 10:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medisaf</dc:creator>
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		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

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		<description><![CDATA[È stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro l’edizione coordinata di novembre 2012 del Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro, già integrato con le disposizioni correttive introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106. Il testo nella sua edizione coordinata di novembre 2012 non riveste carattere di ufficialità ma costituisce solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stata pubblicata sul sito del <strong>Ministero del Lavoro</strong> l’edizione coordinata di <strong>novembre 2012</strong> del<strong> </strong><em><strong>Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro</strong></em>, già integrato con le disposizioni correttive introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106.</p>
<p>Il testo nella sua edizione coordinata di novembre 2012 <strong>non riveste carattere di ufficialità</strong> ma costituisce solo un supporto conoscitivo per gli operatori”.</p>
<p><span id="more-593"></span></p>
<p>Il testo è stato <strong>aggiornato</strong> con quanto introdotto nella normativa corrente dalla:<a href="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2012/11/LogoMinisteroDelLavoro.gif"><img class="alignright size-medium wp-image-594" src="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2012/11/LogoMinisteroDelLavoro-300x271.gif" alt="" width="300" height="271" /></a></p>
<ul>
<li><a title="Direttiva campi elettromagnetici" href="http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/prevenzione/campi-elettromagnetici-slitta-al-trentuno-ottobre-duemilatredici-la-direttiva-ce-duemilaquattro-quaranta.htm">Direttiva 2012/11/UE</a><strong> </strong>(<em>19 aprile 2012 che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici campi elettromagnetici – VIII direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE</em>);</li>
<li><a title="Decreto 12 maggio, legge conversione in G.U" href="http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/esperto-risponde/decreto-dodici-maggio-gu.htm">Legge 12 luglio 2012 n. 101</a> (<em>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese</em>), di conversione del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57;</li>
<li>dal <a title="Terzo elenco valori indicativi esposizione" href="http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/ministero-del-lavoro/sostanze-chimiche-terzo-elenco-esposizione.htm">Decreto 6 agosto 2012</a> (<em>Recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce il Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione</em>);</li>
<li>dalla <a title="Ordigni bellici" href="http://www.quotidianosicurezza.it/senza-categoria/modifiche-testo-unico-ordigni-bellici.htm">Legge 1 ottobre 2012 n.177</a> (<em>Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici</em>).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>CORSO PER ADDETTO PRIMO SOCCORSO D.M.388/03 &#8211;  MASSAFRA (TA)</title>
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		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 12:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medisaf</dc:creator>
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		<category><![CDATA[PROMOZIONI]]></category>
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		<description><![CDATA[Medisaf organizza a Massafra il corso di formazione per l&#8217; Addetto al Primo Soccorso Aziendale. &#160; Il  datore di lavoro formando se stesso o il proprio dipendente è in regola con la normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro così come definito dal D. Lgs. 81/08 o testo unico sicurezza. Il corso di formazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Medisaf organizza a Massafra il corso di formazione per l&#8217; Addetto al Primo Soccorso Aziendale.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il  datore di lavoro formando se stesso o il proprio dipendente è in regola con la normativa inerente la <strong>sicurezza nei luoghi di lavoro</strong> così come definito dal D. Lgs. 81/08 o testo unico sicurezza.</p>
<div>
<p>Il corso di formazione per l&#8217;addetto al primo soccorso  proposto da <strong>medisaf</strong> è erogato ai sensi del D.M. 388/03 con personale medico specializzato e prevede il rilascio di un attestato valido a norma di legge.<span id="more-582"></span></p>
<hr />
<p><a href="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2012/09/formazione-2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-587" src="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2012/09/formazione-2.jpg" alt="" width="285" height="177" /></a></p>
<div><strong>Il  corso per ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO </strong> è riservato per un massimo di 20 partecipanti e si svolgerà dal 17 al 19 ottobre.</div>
<div>
<p>Per le Aziende o Unità Produttive appartenenti al <a title="" href="http://prevenzione.ulss20.verona.it/com/file/upload/39-gruppo_ABC.pdf">Gruppo A</a>    16 ore.</p>
<p>Per le Aziende o Unità Produttive appartenenti al <a title="Gruppo B, C" href="http://prevenzione.ulss20.verona.it/com/file/upload/39-gruppo_BC.pdf">Gruppo B, C</a> 12 ore.</p>
</div>
<div></div>
<div>
<p><strong>Il costo per ciscun partecipante al corso è di €110,00 + iva .</strong></p>
</div>
<div></div>
<div>
<p>Inoltre possono iscriversi al suddetto corso, tutti gli addetti al primo soccorso aziendale, che avendo in precedenza effettuato un corso di formazione, devono sottoporsi all&#8217;aggiornamento come previsto dalla normativa vigente.</p>
</div>
<div>
<p>Il corso di aggiornamento per addetto al primo soccorso aziendale si svolgerà come segue:</p>
</div>
<div>
<p>Per le Aziende o Unità Produttive appartenenti al <a title="" href="http://prevenzione.ulss20.verona.it/com/file/upload/39-gruppo_ABC.pdf">Gruppo A</a>    6 ore.</p>
<p>Per le Aziende o Unità Produttive appartenenti al <a title="Gruppo B, C" href="http://prevenzione.ulss20.verona.it/com/file/upload/39-gruppo_BC.pdf">Gruppo B, C</a> 4 ore.</p>
</div>
<div>
<p><strong>Il costo per ciascun partecipante è di € 80,00 + iva.</strong></p>
</div>
<div>
<p>Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del DM 388/03, “<strong>la formazione  dei lavoratori designati andra&#8217; ripetuta con cadenza triennale almeno per  quanto attiene alla capacita&#8217; di intervento pratico</strong>”.</p>
</div>
<div>
<p>Il datore di lavoro che non provvede alla  formazione del personale addetto al primo soccorso è sanzionabile con l&#8217;arresto da 2 a 4 mesi oppure con il pagamento di  un’ammenda che va da  1200€ a 5200€.</p>
</div>
<div></div>
<div>
<p>Per informazioni ed iscrizioni</p>
</div>
<div>
<p><a>info@medisaf.it</a></p>
</div>
<div>
<p>3475884343</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
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		<title>ILVA DI TARANTO: &#8220;attività inquinante posta in essere con coscienza e volontà&#8221;</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 17:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medisaf</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Questa mattina il Tribunale del riesame di Taranto ha depositato le motivazioni sul provvedimento che il 7 agosto scorso ha confermato il sequestro degli impianti a caldo dell’Ilva “senza concedere la facoltà d’uso”. Il &#8220;disastro&#8221; prodotto dall&#8217;Ilva a Taranto è stato &#8220;determinato nel corso degli anni, sino ad oggi, attraverso una costante reiterata attività inquinante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa mattina il Tribunale del riesame di Taranto ha depositato le motivazioni sul provvedimento che il 7 agosto scorso ha confermato il sequestro degli impianti a caldo dell’Ilva “senza concedere la facoltà d’uso”.</p>
<p><strong>Il &#8220;disastro&#8221; prodotto dall&#8217;Ilva </strong>a Taranto<strong> </strong>è stato &#8220;determinato nel corso degli anni, sino ad oggi, attraverso una<strong> costante reiterata attività inquinante posta in essere con coscienza e volontà, per la deliberata scelta della proprietà e dei gruppi dirigenti</strong>&#8220;, questo è quanto si evidenzia nelle motivazioni.<span id="more-576"></span></p>
<p>Il <strong>disastro ambientale doloso</strong> prodotto dall&#8217;Ilva è &#8220;<strong>ancora in atto&#8221;</strong> e &#8220;potrà essere rimosso solo con imponenti e onerose misure d&#8217;intervento, la cui adozione, non più procrastinabile, porterà all&#8217;eliminazione del danno in atto e delle ulteriori conseguenze dannose del reato in tempi molto lunghi&#8221; sottolineano i giudici affermando che &#8216;<strong>la gravissima contaminazione ha creato una situazione di grave pericolo per la salute</strong> <strong>e la vita di un numero indeterminato di persone</strong>&#8216;.<a href="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2012/08/ilva.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-577" src="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2012/08/ilva.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></p>
<p><strong>La Proprietà </strong><strong>e i gruppi dirigenti</strong> &#8220;che si sono avvicendati alla guida dell&#8217;Ilva di Taranto, <strong>hanno continuato a produrre massicciamente nella inosservanza delle norme di sicurezza dettate dalla legge e di quelle prescritte, nello specifico dai provvedimenti autorizzativi</strong>&#8220;, e quanto dichiarano i giudici del tribunale del riesame di Taranto  che , In un&#8217;altra parte del loro provvedimento, sottolineano che : &#8220;Dalle varie parti dello stabilimento vengono generate emissioni diffuse e fuggitive non adeguatamente quantificate, in modo sostanzialmente incontrollato e in violazione dei precisi obblighi assunti dall&#8217;Ilva, nella stessa Aia e nei predetti atti d&#8217;intesa, volti a limitare e ridurre la fuoriuscita di polveri e inquinanti&#8221;.</p>
<p>&#8220;Le emissioni nocive che scaturivano dagli impianti, risultate immediatamente evidenti sin dall&#8217;insediamento dell&#8217;attuale gruppo dirigente dello stabilimento Ilva di Taranto, avvenuto nel 1995, sono proseguite successivamente&#8221;, nonostante una condanna definitive per reati ambientali. Inoltre, nonostante i &#8220;molteplici&#8221; impegni assunti dall&#8217;Ilva con le pubbliche amministrazioni per migliorare le prestazioni ambientali del siderurgico, i dirigenti dello stabilimento non hanno mai assolto agli obblighi.</p>
<p><strong>L&#8217;attività inquinante dell&#8217;Ilva</strong> , secondo il tribunale del Riesame di Taranto<strong>, ha provocato una</strong> <strong>&#8220;gravissima contaminazione ambientale&#8221;</strong> che consiste nella &#8220;contaminazione di una vasta area di terreno compresa tra i territori dei Comuni di Statte e Taranto<strong>&#8220;. La contaminazione &#8220;ha comportato ingenti danni economici alle locali aziende zootecniche, ma soprattutto ha creato una situazione di grave pericolo per la salute e la vita di un numero indeterminato di persone</strong>&#8220;. L&#8217;attività inquinante &#8211; sottolineano i giudici &#8211; si è protratta &#8220;per anni nonostante le osservazioni e i rilievi mossi al riguardo dalle autorità preposte alla salvaguardia dell&#8217;ambiente e della salute&#8221;. &#8220;Ciò &#8211; concludono i giudici &#8211; emerge inconfutabilmente circa le emissioni inquinanti rivenienti dalla singole aree dello stabilimento&#8221;.</p>
<p>A questo riguardo i giudici rilevano, tra l&#8217;altro, che già nel maggio2007 l&#8217;Arpa Puglia aveva reso noto che le emissioni di diossina attribuibili all&#8217;Ilva &#8220;avessero subito un decisivo incremento, passando il contributo complessivo dello stabilimento di Taranto, al totale nazionale prodotto, dal 32% dell&#8217;anno 2002 al 90% del 2005&#8243;.</p>
<p>&#8220;Lo spegnimento degli impianti rappresenta, allo stato, solo una delle scelte tecniche possibili&#8221;. Lo scrive il tribunale del Riesame confermando il sequestro, senza facoltà d&#8217;uso, dei reparti a caldo dell&#8217;Ilva. Se occorra fermare gli impianti, lo si deciderà &#8220;sulla base delle risoluzioni tecniche dei custodi-amministratori&#8221;. Scrive il Riesame: &#8220;Non è compito del tribunale stabilire se e come occorra intervenire nel ciclo produttivo (con i consequenziali costi di investimento) o, semplicemente, se occorra fermare gli impianti, trattandosi di decisione che dovrà necessariamente essere assunta sulla base delle risoluzioni tecniche dei custodi-amministratori, vagliate dall&#8217;autorità giudiziaria: per questo lo spegnimento degli impianti rappresenta, allo stato, solo una delle scelte tecniche possibili&#8221;</p>
<p><strong> L&#8217;Ilva</strong> , ribadisce il tribunale del riesame, <strong>deve, </strong>da un lato<strong>, eliminare &#8220;la fonte delle emissioni inquinanti</strong> (con la rimodulazione dei volumi di produzione e della forza occupazionale)&#8221;, dall&#8217;altro <strong>&#8220;provvedere al mantenimento dell&#8217;attività produttiva dello stabilimento&#8221;, solo dopo averla resa &#8220;compatibile&#8221; con ambiente e salute</strong>.</p>
<p>“La scelta tra importanti e complesse scelte di politica aziendale volte, da un lato, all&#8217;eliminazione della fonte delle emissioni inquinanti (con la rimodulazione dei volumi di produzione e della forza occupazionale), dall&#8217;altro invece al mantenimento dell&#8217;attività produttiva dello stabilimento, soltanto dopo averla resa compatibile con l&#8217;ambiente e la salute dei cittadini e dei lavoratori, anche al prezzo di onerosi esborsi finanziari, si pone oramai in termini di ineludibilità e urgenza per il gestore, in considerazione della peculiare complessità del ciclo produttivo e degli impianti, che necessitano di un tempestivo intervento&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonti: ansa</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Formazione Datori di lavoro con compiti RSPP : dal 26 Luglio 2012 i corsi di formazione secondo le direttive Accordo stato &#8211; regioni</title>
		<link>http://www.medisaf.it/news/formazione-datori-di-lavoro-con-compiti-rspp-dal-26-luglio-2012-i-corsi-di-formazione-secondo-le-direttive-accordo-stato-regioni/</link>
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		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 18:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medisaf</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Scadono il 26/7/2012 i termini di applicazione delle disposizioni transitorie di cui all&#8217;Accordo del 21/12/2011 raggiunto nell&#8217;ambito della Conferenza Stato-Regioni sulla formazione dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell&#8217;art. 34 commi 2 e 3 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e ss.mm.ii. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scadono il 26/7/2012 i termini di applicazione delle disposizioni transitorie di cui all&#8217;Accordo del 21/12/2011 raggiunto nell&#8217;ambito della Conferenza Stato-Regioni sulla formazione dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell&#8217;art. 34 commi 2 e 3 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e ss.mm.ii.<span id="more-571"></span></p>
<p><a href="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2012/07/formazione-01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-573" src="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2012/07/formazione-01-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Il suddetto Accordo  prevedeva che i datori di lavoro che avessero frequentato entro sei mesi dall&#8217;entrata in vigore dell&#8217;Accordo stesso, avvenuta il 26/1/2012 e quindi entro il 26/7/2012 corsi di formazione forrmalmente e documentalmente approvati alla stessa data di entrata in vigore e rispettosi delle previsioni di cui all&#8217;articolo 3 del D. M. 16/1/1997 per quanto riguarda durata e contenuti, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione secondo i nuovi criteri di cui al punto 5 del citato Accordo.</p>
<p>Rispetto ai corsi regolamentati dal DM del 1997<strong>(*)</strong>, quelli dell’Accordo del dicembre 2011  <strong>prevedono</strong>:</p>
<ul>
<li>specifici requisiti dei docenti;</li>
<li>un&#8217; articolata organizzazione (responsabile del corso, numero massimo di frequentanti , registro presenze, numero massimo di assenze):</li>
<li>metodologia di insegnamento e apprendimento (che “privilegino le metodologie interattive e comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento”);</li>
<li>articolazione del percorso formativo a seconda dei rischi, 16, 32, 48 ore con monte ore individuato in base al settore ATECO di appartenenza;</li>
<li>previsione di moduli indispensabili (normativo giuridico; gestionale; tecnico, per l’individuazione e la valutazione dei rischi; relazionale, sulla formazione e la consultazione dei lavoratori.</li>
</ul>
<p>L’Accordo prevede, nel <strong>dettaglio</strong>, anche:</p>
<ol>
<li>le modalità dell’e-learning;</li>
<li>le caratteristiche dei corsi di aggiornamento obbligatorio dei datori di lavoro.</li>
</ol>
<p>Tutto ciò per effetto della pubblicazione sulla GU dell’Accordo Stato Regioni 223/2011 che è avvenuta l’11 gennaio 2012 (entrata in vigore, il 26 gennaio).</p>
<p><strong>(*)</strong> Art. 3 (Formazione dei datori di lavoro). I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i<strong> compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti</strong>:</p>
<p>“a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;<br />
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;<br />
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;<br />
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;<br />
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;<br />
f) la valutazione dei rischi;<br />
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;<br />
h) i dispositivi di protezione individuale;<br />
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;<br />
l) la prevenzione sanitaria;<br />
m) l’informazione e la formazione dei lavoratori”.</p>
<p>La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>DVR piccole imprese: slittano i termini al 31/12/2012</title>
		<link>http://www.medisaf.it/news/dvr-piccole-imprese-slittano-i-ternimi-al-31122012/</link>
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		<pubDate>Sat, 26 May 2012 18:31:21 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La G.U. n. 111 del 14 maggio 2012   pubblica il Decreto-Legge n. 57/2012, che rinvia (massimo) al 31.12.2012   l&#8217;autocertificazione del DVR nelle PMI. Riguarda le PMI fino a 10 dipendenti   escluse quelle rientranti nelle attività più pericolose, di cui all’art. 31,   comma 6,lettere a), b), c), d) nonchè g). Entrata in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p style="text-align: left" align="center">La G.U. n. 111 del 14 maggio 2012   pubblica il Decreto-Legge n. 57/2012, che rinvia (massimo) al 31.12.2012   l&#8217;autocertificazione del DVR nelle PMI. Riguarda le PMI fino a 10 dipendenti   escluse quelle rientranti nelle attività più pericolose, di cui all’art. 31,   comma 6,lettere a), b), c), d) nonchè g).<span id="more-564"></span></p>
<p>Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2012</p>
<p>Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.<a href="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2012/05/imagesCABXUEPC.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-565" src="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2012/05/imagesCABXUEPC.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a></p>
<p>Si sono registrate molte polemiche sulla proroga: &#8220;che fine ha fatto   la procedura di messa in mora dell&#8217;Italia sulla Autocertificazione?&#8221;</p>
<p>Infatti, il rinvio permette che: &#8220;i datori di lavoro che occupano   fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente   articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6,   comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data   di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all&#8217;articolo 6,   comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi   datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione   dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle   attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).</p>
<p>Riportiamo il testo del Decreto Legge n. 57/2012</p>
<p><strong><em>Art. 1</em></strong><em> 1. All&#8217;articolo 3, comma 3, del decreto   legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) le parole: &#8220;Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,&#8221;   sono sostituite dalle seguenti: &#8220;Fino all&#8217;emanazione dei decreti di cui   al comma 2,&#8221;; b) le parole da:&#8221; ; decorso&#8221; a : &#8221;   decreto&#8221; sono soppresse. 2. Per consentire la definizione delle   procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all&#8217;articolo 6,   comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all&#8217;articolo   29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e   successive modificazioni, le parole: &#8220;Fino alla scadenza del   diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto   interministeriale di cui all&#8217;articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque,   non oltre il 30 giugno 2012&#8243; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;Fino   alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del   decreto interministeriale di cui all&#8217;articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque,   non oltre il 31 dicembre 2012&#8243;. </em></p>
<p><strong><em>Art. 2</em></strong><em> 1. Il presente decreto entra in vigore   il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica italiana e sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione in   legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito   nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217;   fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. </em></p>
<p><em>Fonte:<a href="http://www.amblav.it/default.aspx" target="_blank">Associazione   Ambiente e Lavoro</a> </em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Pacchetto sicurezza sul lavoro : offerta per lidi e stabilimenti balneari 2012</title>
		<link>http://www.medisaf.it/news/pacchetto-sicurezza-sul-lavoro-offerta-per-lidi-e-stabilimenti-balneari-2012/</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:05:33 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L’estate è alle porte e Medisaf propone ai Lidi e agli  stabilimenti balneari un’offerta davvero imperdibile. L’offerta comprende i servizi di Medicina del Lavoro, nomina Medico competente e sorveglianza sanitaria. Inoltre per chi non avesse ancora adempiuto al D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii., potrà farlo con un interessante pacchetto promozionale che comprende Nomina Medico Competente, redazione DVR, corsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’estate è alle porte e Medisaf propone ai Lidi e agli  stabilimenti balneari un’offerta davvero imperdibile.</p>
<p>L’offerta comprende i servizi di Medicina del Lavoro, nomina Medico competente e sorveglianza sanitaria. Inoltre per chi non avesse ancora adempiuto al D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii., potrà farlo con un interessante pacchetto promozionale che comprende Nomina Medico Competente, redazione DVR, corsi di informazione e formazione per i dipendenti. <span id="more-555"></span>L’offerta è valida per le strutture presenti nel territorio di  Taranto, Brindisi e Lecce. Adempiere correttamente alla normativa di riferimento eviterà l’applicazione di sanzioni da parte degli organi di vigilanza.<a href="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2012/04/santampeglio12746.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-556" src="http://www.medisaf.it/wp-content/uploads/2012/04/santampeglio12746-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a></p>
<p>Rivolgiti a noi per una consulenza gratuita, ti aiuteremo a trovare le soluzioni  adatte al tuo caso.</p>
<p>La qualità del servizio Medisaf resta la stessa di sempre, professionalità e competenza sempre ad alti livelli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Medisaf – Medicina e sicurezza del lavoro</p>
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