E se l’ambiente di lavoro è ridotto o inadeguato?

Il D.Lgs.81/2008, integrato e corretto dal D.lgs. n. 106/2009, Allegato IV, requisiti dei luoghi di lavoro, ambienti di lavoro, 1.2.6, si legge che ” lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere”.

Con la sentenza n. 34068/2011, sez. IV del 12/9/2011, la Cassazione penale ha precisato che l’articolo 15 del DPR n. 547/1955 dispone che lo spazio destinato al prestatore di lavoro nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in riferimento all’attività da svolgere. Il caso esaminato ha accertato la responsabilità del datore di lavoro per i danni subiti dal suo dipendente intento al carico su un container montato su un autocarro, che svolgeva il suo lavoro sopra una pedana instabile e con poco spazio di manovra e che, di conseguenza, aveva perso l’equilibrio ed era caduto, procurandosi un trauma cranico con frattura del temporale destro e svariate lesioni nel corpo. Il datore di lavoro, condannato in primo e secondo grado, è ricorso in Cassazione che ha confermato la condanna.

L’art.62 del TUS definisce il “luogo di lavoro” come segue:

a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro;

b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.”

 

 

Leggi anche:

COME SI DENUNCIA UN INFORTUNIO ALL’INAIL?
SICUREZZA, QUANTO MI COSTI?
La visita medica preventiva in fase preassuntiva: al datore di lavoro la scelta.