L’installazione dei maniglioni antipanico è prevista dal Decreto del Ministero dell’Interno 3 novembre 2004 come misura antincendio e (che devono essere conformi alla UNI EN 1125) oppure delle maniglie o piastre a spinta conformi alle norme di sicurezza (UNI EN 179).
Secondo il tipo di locale e della capienza di persone si dovranno adottare i primi o i secondi sistemi di apertura delle porte.
Sinteticamente riportiamo di seguito i dei criteri di installazione così come previsti dall’art 3 del DM del 2004:
a) locali non aperti al pubblico:
· con capienza minore di 9 persone, nessun dispositivo di apertura;
· con capienza fra 9 e 25 persone, maniglia o piastra a spinta;
· con capienza superiore a 25 persone, maniglione antipanico;
b) locali aperti al pubblico:
· con capienza fino a 9 persone, maniglia o piastra a spinta;
· con capienza superiore a 10 persone, maniglione antipanico;






